L'Università Campus Bio-Medico di Roma garantisce ai propri dipendenti di segnalare, anche in forma anonima, fatti che possono arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale all'Università, dando seguito al D.Lgs. 24/2023, emanato per tutelare le persone che segnalano "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea […] di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato".

Attraverso la piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, il personale UCBM o soggetti terzi possono segnalare fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili a colleghi o a terzi, di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, all'Università Campus Bio-Medico di Roma e, in particolare, che possano integrare illeciti, irregolarità o comunque condotte poste in essere in violazione:

  • del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle procedure che ne costituiscono attuazione;
  • del Codice Etico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
  • di leggi, regolamenti, normative o procedure interne.

Vuoi fare una segnalazione all'Università Campus Bio-Medico di Roma?

Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione:

  • dipendenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  determinato, da collaboratori a qualunque titolo sia il rapporto di lavoro intercorrente (autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione), incluse le fasi preliminari di selezione e/o di stipula del contratto di lavoro ovvero nel corso del periodo di prova;
  • volontari e tirocinanti, in costanza della prestazione delle proprie attività;
  • lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che operano presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma;
  • collaboratori incaricati, in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza all'Università Campus Bio-Medico di Roma;
  • dipendenti, collaboratori o lavoratori di imprese fornitrici di beni o servizi,  successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma si impegna a gestire, archiviare, mantenere riservate e valutare anche eventuali segnalazioni giunte in forma anonima, ove le stesse siano adeguatamente circostanziate e rientranti nel perimetro di applicabilità dello strumento del Whistleblowing.

Al Segnalante anonimo è comunque garantita la possibilità di integrare in ogni momento la segnalazione resa con i propri dati identificativi, abbandonando dunque l'anonimato con conseguente opportunità di beneficiare delle garanzie di tutela da parte dell'Università Campus Bio-Medico di Roma rispetto ad eventuali atti ritorsivi connessi alla segnalazione.

Cosa segnalare

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone dell'Università o a collaboratori della stessa, che possano integrare violazioni del Modello 231 dell'Università e delle procedure che ne costituiscono attuazione pA e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, all'Università.

In particolare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
  • condotte contrarie al disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex  D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e del corpo normativo e procedurale interno;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'Allegato 1 al D.lgs.24/2023 a cui si rimanda per maggior dettaglio)
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica. 

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Di conseguenza l'Università disporrà l'archiviazione di tutte le Segnalazioni il cui contenuto ha ad oggetto:

  • un interesse personale del Segnalante, che attiene ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, o conflitti interpersonali tra colleghi in assenza di una lesione dell’integrità dell’ente o violazione del Modello 231);
  • eventi o circostanze attinenti la sfera e gli interessi di vita privata non direttamente correlabili alle attività lavorative svolte per conto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma ovvero non indicative di situazioni di conflitto di interesse;
  • eventuali comunicazioni relative ad asseriti disservizi nelle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie rese nell'ambito del SSN o in regime privato erogate dall'Università Campus Bio-Medico di Roma;
  • violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (es. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio del denaro o terrorismo);
  • comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni possono essere inviate tramite: i) piattaforma informatica accessibile dal sito internet dell'Università e dalla intranet aziendale; ii) posta elettronica agli indirizzi mail dedicati; iii) posta ordinaria agli Organi competenti a gestire la segnalazione; iv) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata dal Segnalante in apposita audizione. È in fase di implementazione una linea telefonica/sistema di messaggistica vocale dedicato.

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la piattaforma è possibile:

  • inviare una segnalazione;
  • modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
  • consultare lo stato di una segnalazione inviata;
  • ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

  • ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutela del segnalante

Le tutele di seguito riportate si applicano, come previsto dal D.lgs. 24/2023, oltre che al soggetto segnalante, anche ai seguenti soggetti:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Ritorsioni
Esempi di comportamenti ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso.